Guida ambientale escursionistica

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In Italia la Guida Ambientale Escursionistica, in acronimo GAE, è una figura professionale del comparto del turismo che lavora in stretta interazione con l'ambiente naturale. Le guide ambientali escursionistiche accompagnano singoli o gruppi in visita alle aree di interesse ambientale, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali, ma senza l'uso di mezzi per la progressione alpinistica. A piedi, in bicicletta, a cavallo, canoa o kayak, con la tecnica dello snorkeling negli ambienti acquatici e in generale con qualsiasi mezzo non a motore. Svolgono la loro attività in aree protette e non, spaziando dall'accompagnamento in natura alla divulgazione e alla realizzazione di progetti di educazione ambientale.

Contesto legislativo

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La normativa nazionale di riferimento è la Legge n.4 del 14 gennaio 2013 ''Disposizioni in materia di professioni non organizzate''[1].

Prima di tale legge spettava alle singole regioni legiferare in tema di professioni turistiche; per questa ragione, l'attività di Guida Ambientale Escursionistica si svolge in Italia sotto diverse denominazioni (guida naturalistica ambientale, guida naturalistica, ecc.) facendo riferimento ai criteri e denominazioni non uniformi adottati a suo tempo dalle singole regioni.

È stata pubblicata il 27 agosto 2018 un'interpretazione autorevole di Carlo Alberto Graziani (giurista ed ex Presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini), che sta facendo da riferimento anche a circolari del Ministero dell'Ambiente agli organi di Pubblica Sicurezza, che afferma: Non è esatto che in natura, a parte le guide del parco previste specificatamente dalla legge quadro sulle aree protette, possa fare da guida “praticamente chiunque”: possono infatti essere guide solo quei professionisti in grado di offrire le garanzie previste dalla stessa legge 4/2013 o perché iscritti ad associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale (art. 2 e seguenti) oppure, se non aderiscono ad alcuna associazione, perché esercitano l’attività in autoregolamentazione in conformità sia con la normativa tecnica UNI ai sensi della direttiva 98/34/CE sia con le linee guida CEN 14 del 2010 (art. 6).[2] Laddove le garanzie previste, difficilmente conseguibili senza l'iscrizione a un'associazione di categoria professionale, sono: l'assicurazione di responsabilità civile specifica per attività di accompagnamento professionale, l'aggiornamento professionale permanente attraverso un sistema di crediti formativi documentabile, poter fornire ai clienti finali uno "sportello del consumatore" esterno e indipendente.

L'accompagnamento escursionistico a titolo professionale viene ritenuto dal Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (Conagai) un'attività riservata ai propri aderenti e in particolare alla figura degli Accompagnatori di media Montagna (figura che è possibile istituire facoltativamente da parte delle Regioni ai sensi della L.6/89 e infatti attualmente presente in sole 5 di esse). Ma la Sentenza 459/2005[3] della Corte Costituzionale, ribadita da una Sentenza del TAR Piemonte del maggio 2018[4], afferma con chiarezza che il limite di esclusività può essere individuato solo nella progressione alpinistica e cioè quando questa avviene tramite l'utilizzo di "corde, piccozze e ramponi". Anche in presenza di terreno innevato. In tal senso è stato redatto anche un parere particolarmente approfondito[5] dall'Avvocatura della Regione Marche, che analizza anche le normative nazionali e comunitarie sulla concorrenza, oltre a citare le sentenze 315/2013[6] e 98/2013[7] della Corte Costituzionale e spiegando che “le misure restrittive, per essere ammissibili, devono essere indispensabili, proporzionate e idonee”. Ne consegue l’indicazione che il legislatore statale o regionale può e deve mantenere forme di regolazione dell’attività economica volte a garantire il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. Per evitare "che venga attribuita alla professione della guida alpina una condizione di privilegio così esclusivo da apparire di carattere sproporzionato e irragionevole rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela del destinatario della prestazione del servizio".

Associazioni professionali di categoria

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In Italia, a livello numerico la più importante associazione di categoria per Guide ambientali escursionistiche è l'AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), iscritta nell'elenco delle associazioni professionali del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ex MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) tra quelle che possono rilasciare "Attestazione di qualità" agli associati, in merito a quanto disposto dalla legge 4/2013. Fondata nel 1992, con sedi in ogni regione d'Italia, associa circa 3500 guide in tutta Italia[8].

A livello nazionale, inoltre, è presente LAGAP (Libera Associazione Guide Ambientali-Escursioniste Professioniste) iscritta agli elenchi ricognitivi del MIMIT, con circa 500 guide associate[9].

A livello locale sono presenti inoltre diverse associazioni di rappresentanza: l'AGAE (ex AGAT) in Toscana, l'AGENVA in Valle d'Aosta, la Südtirol Wanderführer nella provincia autonoma di Bolzano - Bozen, Federescursionismo Sicilia in Siclia e l'Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (AGAEL) in Liguria, l'Associazione Guide Escursionistiche del Piemonte (GEA) in Piemonte, l'Associazione Guide escursionistiche montane (AGEM) in Campania

  • Legge n.4 del 14 gennaio 2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate[1].
  • Sentenza Corte Costituzionale 459 del 23 dicembre 2005[3].
  • Sentenza TAR Piemonte 564-2018 del 9 maggio 2018[4].
  • Regione Umbria - L.R. 22 giugno 1989, n. 18 in materia di "disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre", modificata dalla L.R.27 dicembre 2006, n. 18 in materia di legislazione turistica regionale.
  • Regione Basilicata - L.R. 8 settembre 1998 n. 35 in materia di "Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale".
  • Regione Liguria - L.R. 23 dicembre 1999, n. 44. in materia di "Norme per l'esercizio delle professioni turistiche".
  • Regione Emilia-Romagna - L.R. 1º febbraio 2000, n. 4 in materia di "disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico".
  • Regione Toscana - L.R. 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
  • Regione Piemonte - L.R. 26 novembre 2001, n. 33. Testo coordinato in materia di "Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina '."
  • Regione Friuli Venezia Giulia - L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 in materia di "Disciplina organica del turismo".
  • Regione Piemonte - D.G.R. 18 febbraio 2002, n. 58-5344 (L.R. 33/2001 art. 2, comma 5). in materia di "Individuazione delle figure professionale turistiche".
  • Regione del Veneto - L.R. 4 novembre 2002, n. 33, "testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
  • Regione Autonoma Valle d'Aosta - L.R. 21 gennaio 2003, n. 1, in materia di " Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7".
  • Regione Siciliana - L.R. 3 maggio 2004, n. 8. in materia di " Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea",
  • Regione Marche - L.R. 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo".
  • Regione Autonoma della Sardegna - L.R. 18 dicembre 2006, n. 20 in materia di "Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi".
  • Regione Umbria - LR. 27 dicembre 2006,n.18, in materia di “Legislazione turistica regionale”.
  • Regione Piemonte - D.G.R. 22 giugno 2009, n. 27-11643 (L.R. 26 novembre 2001 n. 33, art. 2 comma 5.) in materia di "Individuazione della figura di accompagnatore cicloturistico e modifiche ai provvedimenti relativi alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale. Disposizioni di attuazione della L.R. 33/2001."

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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  1. ^ a b Legge n.4 del 14 gennaio 2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate, su gazzettaufficiale.it.
  2. ^ A proposito di responsabilità dei Parchi dopo la tragedia del Raganello - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile, in Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile, 27 agosto 2018. URL consultato il 6 ottobre 2018.
  3. ^ a b Sentenza Corte Costituzionale 459/2005, su giurcost.org.
  4. ^ a b Sentenza TAR Piemonte 564-2018 del 9 maggio 2018 [collegamento interrotto], su aigae.org.
  5. ^ PARERE AVVOCATURA REGIONE MARCHE - 13-3-2018 - Aigae, in Aigae. URL consultato il 6 ottobre 2018.
  6. ^ Corte costituzionale, Corte Costituzionale, su cortecostituzionale.it. URL consultato il 6 ottobre 2018.
  7. ^ Corte costituzionale, Corte Costituzionale, su cortecostituzionale.it. URL consultato il 6 ottobre 2018.
  8. ^ Registro soci Aigae, su aigae.org.
  9. ^ Registro soci Lagap, su lagap.org.